Ministro dello sviluppo economico
Soggetto gestore: Invitalia
PNRR
Le istanze potranno essere inviate dall'11/04/2022 all'11/07/2022
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale. In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021 sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese (pdf).
La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:
Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.
Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicatadel sito web dell’Agenzia.
L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni richieste. In particolare, l’Agenzia è tenuta a riscontrare la sussistenza di almeno due dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, ovvero:
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo (procedura fast track) ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia. L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.
Con il decreto 2 novembre 2021 sono stati introdotti nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo. In particolare, l’Agenzia valuterà la sussistenza:
Per i programmi di sviluppo concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere, altresì, verificata la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
Ai fini della sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo, i soggetti beneficiari, qualora sia previsto un incremento occupazionale, devono altresì impegnarsi a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
La disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 2 novembre 2021, prevede altresì la possibilità di sottoscrivere specifici Accordi di Programma tra il Ministero, le Regioni e gli enti pubblici interessati e l’Agenzia al fine di destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori (articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014).
Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale; l’intervento è consentito – nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis - per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.
Allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate, a partire dal 2014, risorse finanziarie per 4.975,3 milioni di euro, come di seguito dettagliato:
Il Contratto di sviluppo è stato, inoltre, selezionato quale misura attuativa di taluni investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia e, in particolare:
A valere sull’assegnazione di risorse del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018), con decreto ministeriale 9 maggio 2017, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2018, è stata costituita una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma. Alla luce della nuova assegnazione disposta con il decreto ministeriale 12 dicembre 2018, la dotazione finanziaria della riserva in questione è pari a 755,28 milioni di euro. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel citato “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dal “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020”, come riportati nel decreto ministeriale 16 ottobre 2020.
Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, le risorse di cui alla legge di bilancio per il 2020 e al decreto Cura Italia sono state destinate al finanziamento di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi di sviluppo ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva.
Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020, le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 sono state destinate a nuovi Contratti di sviluppo coerenti con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e con lo studio sulla filiera del trasporto pubblico locale realizzato nell’ambito del predetto Piano.
Il decreto ministeriale 5 marzo 2021 ha fornito disposizioni in merito all’utilizzo delle economie rinvenienti dall’attuazione della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse assegnate ai Contratti di sviluppo dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Il medesimo provvedimento ha previsto la possibile applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 alle sole istanze ritenute prioritarie ai sensi del medesimo decreto. L’applicazione delle predette disposizioni, limitata alle sezioni 3.1 “aiuti di importo limitato”, 3.6 “Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19”, 3.7 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling” e 3.8 “Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19” del predetto Quadro temporaneo, è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione della Commissione europea C (2021) 4246 final dell’8 giugno 2021. La richiesta di applicazione delle predette disposizioni può essere effettuata con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.
Possono concorrere al finanziamento dei Contratti di sviluppo anche le Regioni interessate dai programmi di investimento, anche attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma.
Per il finanziamento dei Contratti di sviluppo sarà possibile, inoltre, ricorrere alle economie registrate a valere sulle assegnazioni relative al precedente periodo di programmazione, compatibilmente con eventuali limiti temporali previsti per il loro utilizzo.
Fonte
Ministero Sviluppo Economico