IVA - Novità 2007

logoLe novità in vigore dal 1° gennaio 2007.

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi a talune prestazioni diservizi rese nel settore edile. In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
Nella pratica, accadrà che il subappaltatore dovrà emettere fattura nei confronti dell’impresa costruttrice o esecutrice della ristrutturazione, senza l’applicazione dell’IVA, indicando la motivazione, quale per l’appunto “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72”.
Di contro, il costruttore integrerà la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e registrarla negli appositi libri contabili, ma senza poterla detrarre. Detto credito di imposta potrà essere recuperato in compensazione con altri tributi e contributi.



 

 

OGGETTO IVA - Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell'edilizia
FONTI
  • Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006)
  • CIRCOLARE N. 37 del 29.12.2006
 
L'art.  1,  comma  44,  della  Legge  Finanziaria  2007  prevede  che  il  meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi a talune prestazioni di servizi  rese  nel  settore  edile.  In  particolare,  la  lettera  a)  del  citato  articolo,  al  sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la  prestazione  di  manodopera,  rese  nel  settore  edile  da  soggetti  subappaltatori  nei confronti  delle  imprese  che  svolgono  l'attività  di  costruzione  o  ristrutturazione  di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".  
Nella  pratica,  accadrà  che  il  subappaltatore  dovrà  emettere  fattura  nei  confronti dell’impresa  costruttrice  o  esecutrice  della  ristrutturazione,  senza  l’applicazione dell’IVA, indicando la motivazione, quale per l’appunto “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72”.
Di  contro,  il  costruttore  integrerà  la  fattura  ricevuta  con  l’indicazione  dell’aliquota  e della  relativa  imposta  e  registrarla  negli  appositi  libri  contabili,  ma  senza  poterla detrarre. Detto credito di imposta potrà essere recuperato in compensazione con altri tributi e contributi.
DECORRENZA L'applicazione  del  reverse-charge  nell'ambito  del  settore  edile,  inizialmente  prevista dall'art.  35,  comma  5,  del  decreto  legge  n.  223  del  4  luglio  2006  non  ha  trovato applicazione in  quanto  l'entrata  in  vigore  della norma  era  rinviata  alla  data  in  cui  la Commissione europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato italiano.
La  legge  finanziaria,  modificando  l'art.  17,  sesto  comma,  ha  di  fatto  introdotto  una nuova  previsione  normativa  con  la  quale  dispone  l'applicazione  del  sistema  del reverse-charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti aventi ad oggetto opere edili. Tale previsione, in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova applicazione  dal  1  gennaio  2007,  data  di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge finanziaria,  e,  pertanto,  il  meccanismo  dell'inversione  contabile  si  rende  applicabile alle operazioni per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. 
INVIDIVUAZIONE DEL SETTORE EDILE  I  soggetti  destinatari  della  modalità  di  assolvimento  dell'imposta  devono  essere individuati  in  relazione  alle  prestazioni  rese  nell'ambito  del  settore  edile.  Per identificare,  sulla  base  di  criteri  oggettivi,  le  prestazioni  per  le  quali  deve  essere adottato  il  sistema  del  reverse-charge  occorre  fare  riferimento  alla  tabella  di classificazione  delle  attività  economiche  ATECOFIN  (2004)  alla  sezione  F.  Tale sezione indica i codici riferiti alle attività di "Costruzioni" le quali, secondo le indicazioni fornite  dalle  note  esplicative,  comprendono:i  lavori  generali  di  costruzione;  i  lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile; i lavori di completamento di un fabbricato; i lavori di installazione in esso dei servizi. Sono inclusi, inoltre, i nuovilavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. Sono tenuti alla applicazione del reverse-charge anche i subappaltatori che svolgono, anche se in in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni".
CONTRATTI INTERESSATI DAL SISTEMA REVERSE CHARGE Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o,  a  loro  volta,  quali  subappaltatori,  in  relazione  alla  realizzazione  dell'intervento edilizio. D’altro canto, il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o  di  ristrutturazione.  I  servizi  forniti  ai  soggetti  appaltatori  o  ad  altri  subappaltatori assumono  rilevanza  non  solo  se  resi  sulla  base  di  un  contratto  riconducibile  alla tipologia  dell'appalto  ma  anche  se  effettuati  in  base  ad  un  contratto  di  prestazione d'opera. In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale  del  prestatore  risulta  prevalente  rispetto  alla  organizzazione  dei  mezzi approntati  per  la  esecuzione  del  servizio.  Sono  escluse  dal  sistema  del  reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.
RIMBORSO E COMPENSAZIONI DI ECCEDENZE DETRAIBILI Le  procedure  ordinarie  in  tema  di  rimborsi  dell’Iva  avrebbero  effetti  particolarmente penalizzanti nei confronti dei subappaltatori del settore edile con un elevato rapporto tra eccedenza di imposta detraibile e volume d’affari. E’ stata perciò inserita, nell'art. 30, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, la possibilità di chiedere il rimborso nelle ipotesi  in  cui  vengano  esercitate  "esclusivamente  o  prevalentemente  attività  che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle  dell'imposta  relativa  agli  acquisti  e  alle  importazioni"  con  il  richiamo  al  sesto comma dell'articolo 17: le operazioni attive fatturate senza applicazione d'imposta da parte del subappaltatore vengono quindi qualificate, ai fini in esame, come operazioni ad  "aliquota  zero".L'eccedenza  annuale  d'imposta  detraibile,  può  essere  chiesta  a rimborso  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.P.R.  n.  633  del  1972,  qualora  l'aliquota mediamente  applicata  sugli  acquisti  e  sulle  importazioni  superi  quella  mediamente applicata  su  tutte  le  operazioni  attive  effettuate.  Resta  ferma,  per  i  soggetti  che fatturino le prestazioni edili in regime di reverse-charge, la possibilità di effettuare la compensazione  infrannuale  del  credito  IVA  con  altri  tributi  e  contributi,  nel  limite  di euro 516.456,90. 
RAPPORTI ASSOCIATIVI Il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio: nell’ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento  dei  costi  alle  società  consorziate  consentendo  loro  di  concorrere  alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione; nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative,  affidi  l'esecuzione  dei  lavori  ai  soci.  Si  ritiene,  in  linea  generale  che  i rapporti  posti  in  essere  all'interno  dei  consorzi  e  delle  altre  strutture  associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini.
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