IVA - Novità 2007
- Categoria principale: ROOT
- Categoria: Infonews
-
12 Dic 2013
- Pubblicato: 15 Gennaio 2007
- Scritto da redazione

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi a talune prestazioni diservizi rese nel settore edile. In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".
Nella pratica, accadrà che il subappaltatore dovrà emettere fattura nei confronti dell’impresa costruttrice o esecutrice della ristrutturazione, senza l’applicazione dell’IVA, indicando la motivazione, quale per l’appunto “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72”.
Di contro, il costruttore integrerà la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e registrarla negli appositi libri contabili, ma senza poterla detrarre. Detto credito di imposta potrà essere recuperato in compensazione con altri tributi e contributi.
OGGETTO | IVA - Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell'edilizia |
FONTI |
L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile. In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". Nella pratica, accadrà che il subappaltatore dovrà emettere fattura nei confronti dell’impresa costruttrice o esecutrice della ristrutturazione, senza l’applicazione dell’IVA, indicando la motivazione, quale per l’appunto “fattura senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72”. Di contro, il costruttore integrerà la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e registrarla negli appositi libri contabili, ma senza poterla detrarre. Detto credito di imposta potrà essere recuperato in compensazione con altri tributi e contributi. |
DECORRENZA | L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile, inizialmente prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 non ha trovato applicazione in quanto l'entrata in vigore della norma era rinviata alla data in cui la Commissione europea ne avesse autorizzato l'adozione da parte dello Stato italiano. La legge finanziaria, modificando l'art. 17, sesto comma, ha di fatto introdotto una nuova previsione normativa con la quale dispone l'applicazione del sistema del reverse-charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti aventi ad oggetto opere edili. Tale previsione, in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, e, pertanto, il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. |
INVIDIVUAZIONE DEL SETTORE EDILE | I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile. Per identificare, sulla base di criteri oggettivi, le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reverse-charge occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004) alla sezione F. Tale sezione indica i codici riferiti alle attività di "Costruzioni" le quali, secondo le indicazioni fornite dalle note esplicative, comprendono:i lavori generali di costruzione; i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile; i lavori di completamento di un fabbricato; i lavori di installazione in esso dei servizi. Sono inclusi, inoltre, i nuovilavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. Sono tenuti alla applicazione del reverse-charge anche i subappaltatori che svolgono, anche se in in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici ATECOFIN riferiti alla sezione "Costruzioni". |
CONTRATTI INTERESSATI DAL SISTEMA REVERSE CHARGE | Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. D’altro canto, il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera. In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio. Sono escluse dal sistema del reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera. |
RIMBORSO E COMPENSAZIONI DI ECCEDENZE DETRAIBILI | Le procedure ordinarie in tema di rimborsi dell’Iva avrebbero effetti particolarmente penalizzanti nei confronti dei subappaltatori del settore edile con un elevato rapporto tra eccedenza di imposta detraibile e volume d’affari. E’ stata perciò inserita, nell'art. 30, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, la possibilità di chiedere il rimborso nelle ipotesi in cui vengano esercitate "esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni" con il richiamo al sesto comma dell'articolo 17: le operazioni attive fatturate senza applicazione d'imposta da parte del subappaltatore vengono quindi qualificate, ai fini in esame, come operazioni ad "aliquota zero".L'eccedenza annuale d'imposta detraibile, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, qualora l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate. Resta ferma, per i soggetti che fatturino le prestazioni edili in regime di reverse-charge, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito IVA con altri tributi e contributi, nel limite di euro 516.456,90. |
RAPPORTI ASSOCIATIVI | Il reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio: nell’ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione; nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l'esecuzione dei lavori ai soci. Si ritiene, in linea generale che i rapporti posti in essere all'interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe non configurino subappalti o ipotesi affini. |