Decreto Legge 8 Aprile

Con il Decreto-legge n. 23 dell’8 Aprile 2020, il Governo Conte introduce una serie di “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ritenute indispensabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Di seguito si riportano le principali misure previste dal decreto per la parte relativa all’accesso al credito in favore delle imprese, inoltre, si precisa che le misure e le norme illustrate in sintesi saranno rese operative da successivi provvedimenti e circolari degli Enti e degli operatori economici coinvolti.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Al fine di assicurare di assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia, SACE S.p.a. concede fino al 31 Dicembre 2020 garanzie, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. L’importo complessivo della garanzia non potrà superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati alle piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

In sintesi, le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

  1. la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  2. l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  1. la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
  1. le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
  1. la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

E’ prevista la possibilità di concludere contratti, con la clientela al dettaglio, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (luglio 2020), su documenti digitali (ai sensi dell'articolo 20, comma I-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Relativamente a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, questi, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su

  1. i termini per la presentazione al pagamento;
  2. i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
  3. i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
  4. il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, 11. 386.

Fondo centrale di garanzia PMI

Potenziamento del Fondo centra di garanzia attraverso l’applicazione delle seguenti misure:

  1. garanzia concessa a titolo gratuito;
  2. importo massimo garantito per singola impresa elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  3. percentuale di copertura della garanzia diretta incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L 'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
  1. per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell' articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, a11'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);
  2. non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;
  3. per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e dì importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  4. previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25 .000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le patii prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Si attendono, quindi, nei prossimi giorni, le circolari operative in grado di rendere concrete le misure contenute nel Decreto-legge.

Dott. Giuseppe Lamberti