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Dom12222024

Last updateGio, 15 Feb 2024 6pm

Covid-19

  • MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DELL’ART. 9 SEPTIES, COMMA 4, D.L. 52/2021 MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DELL’ART. 9 SEPTIES, COMMA 4, D.L. 52/2021 

    Illustrano le misure straordinarie in vigore dal 15 ottobre 2021 previste dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. 

    Ambito di applicazioneChiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato (lavoratori dipendenti e autonomi) è obbligato a possedere e a esibire la certificazione verde COVID –19 per l’accesso ai luoghi di lavoro.La presente procedura ha validità dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

    Modalità di verificaIl possesso del Green Pass da parte dei lavoratori dipendenti deve essere verificato dal datore di lavoro quotidianamente a campione, all’atto dell’ingresso al luogo di lavoro, tramite apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina (all. 1) mediante l’applicazione software, da dispositivo mobile dedicato, denominata “VerificaC19” disponibile gratuitamente ai seguenti link:- Per dispositivi Android su https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US- Per dispositivi IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.
    I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. 

    Il controllo degli accessi verrà gestito con le seguenti modalità:a) L'incaricato eseguirà, con il divieto di effettuare copie o foto, il controllo della validità del Green Pass al momento dell'ingresso e potrà richiedere un documento d'identità in corso di validità per accertare la corrispondenza dei dati.b) L'incaricato consentirà l'accesso ai luoghi di lavoro al lavoratore in possesso di certificazione medica di esonero della campagna vaccinale valida fino al 30.11. 2021.c)

    L’incaricato non consentirà l'accesso qualora l'app VerificaC19 dia esito negativo, qualora non sia esibito il Green Pass o la certificazione medica di esonero e provvederà a darne comunicazione al responsabile del personale.Lavoratori sprovvisti di Green PassIl lavoratore sprovvisto di Green Pass è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. In particolare: - nelle aziende piccole con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta a decorrere dal quinto giorno di assenza e si prevede la sostituzione. Il lavoratore senza Green pass può essere sospeso per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola vota sino ad un massimo di 20 giorni (entro il 31.12.21); - nelle aziende grandi con più di 15 dipendenti, il dipendente dal primo giorno viene considerato assente ingiustificato, viene sospeso lo stipendio e non potrà lavorare, ma non potrà essere sostituito.Sanzioni 

    È prevista una sanzione amministrativa:- per il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass va da 600 a 1.500 euro;- per il datore di lavoro che non controlla il possesso del Green Pass va da 400 a 1.000 euro. Allo stato attuale i costi dei tamponi sono a carico dei dipendenti sprovvisti di Green Pass. Allegati:- lettera di nomina del soggetto incaricato alla verifica.

    Per chiarimenti e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, vi invitiamo a prendere contatti con lo studio:
    a mezzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
    o a mezzo telefono ai consueti indirizzi email e numeri telefonici. 081.7872042– 081.7871810 Cell. 393.3350690 Fax 081.32231125

  • Comunicato stampa

    È innegabile che, per effetto della pandemia da Covid-19, vi è stata un’allarmante flessione economica nel nostro Paese, dato che la necessità di attuare misure di contenimento del contagio ha comportato la forzata chiusura di gran parte delle attività commerciali.

    Come è noto, per sostenere le imprese nel corso dell'emergenza Covid-19, il Governo italiano ha posto in essere una serie di iniziative di sostegno, tra le quali contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d'imposta, detrazioni fiscali, sconti su bollette. Gli interventi sono stati assunti in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato ("Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak"). In particolare, il decreto legge del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), all’articolo 30, ha chiamato in causa l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), perché adottasse provvedimenti atti ad assicurare una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici. Lo sconto sulle bollette di queste utenze si sarebbe dovuto incentrare in particolare su due voci di costo: 1) Trasporto e gestione del contatore; 2) Oneri generali di sistema. La ratio dell'intervento richiesto all'ARERA trova ragione nella necessità di alleggerire i costi di maggio, giugno e luglio 2020.

    Si tratta, quindi, di importanti provvedimenti che, se correttamente applicati, avrebbero consentito al beneficiario di avere un risparmio del 30% su ogni fattura, per i periodi di tempo interessati ed espressamente indicati. La riduzione dei costi prevista dal Decreto Rilancio si sarebbe dovuta concretizzare operando:

    - per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione, un azzeramento delle attuali quote fisse, indipendenti dalla potenza, relative alle tariffe di rete e agli oneri generali;

    - per le utenze alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, una rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali per ridurre ulteriormente la spesa, applicando una potenza “virtuale” fissata in maniera convenzionale a 3 kW, senza limitazioni ai prelievi.

    Il successivo provvedimento normativo del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), al Titolo I, ha previsto ancora una serie di interventi volti al sostegno delle imprese e dell'economia; in particolare, l’art. 6 del Decreto Sostegni ha esteso la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese al periodo 1° aprile - 30 giugno 2021.

    Ad una prima, sommaria, ricognizione effettuata dallo Studio Legale Vizzino, non sembra che le predette misure siano state capillarmente portate ad effettivo compimento, sicché si sta valutando l’effettiva sussistenza di profili di inazione degli enti e delle autorità competenti; pertanto il predetto Studio Legale raccomanda ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di effettuare un esame attento delle bollette ricevute riferite ai periodi indicati nei predetti decreti. Infatti, laddove non siano stati attuati gli interventi governativi, si paleserebbero gravi profili di responsabilità soprattutto a carico dell’ARERA, per essere venuta meno ai suoi compiti di vigilanza, ed al contempo si potrebbero verificare ipotesi di appropriazione indebita da far valere nelle opportune sedi.

    Consapevole della non facile individuazione, da parte degli aventi diritto, dell’avvenuta applicazione dei benefici sanciti con le norme succitate, lo Studio Legale Vizzino invita i titolari delle attività commerciali, che abbiano i requisiti previsti nei provvedimenti sopra indicati, a trasmettere le bollette riferite ai periodi in cui avrebbero dovuto beneficare degli sconti (maggio, giugno, luglio 2020 ed aprile, maggio, giugno 2021), al fine valutare la corretta rideterminazione degli importi secondo le indicazioni recate nei provvedimenti governativi.

    In caso di violazioni da parte dell’Arera o di chi di dovere, inerenti alla determinazione degli importi o alla vigilanza circa la corretta emissione delle fatture, non si esiterà a formulare istanze e reclami presso gli organi e le autorità competenti al fine di sentir censurare condotte illegittime e veder riconoscere il diritto alla restituzione degli importi indebitante percepiti.

    Avv. Emma Vizzino

    Avv. Riccardo Vizzino

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