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Dom12222024

Last updateGio, 15 Feb 2024 6pm

credito d'imposta

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    Al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal DecretoAl credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decretocompetitività, non si applica né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d’impostaagevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti econtributi. Inoltre, l’importo minimo di 10mila euro per usufruire dell’agevolazionedeve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che locompongono. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con la circolare n. 5/E di oggi,dedicata alla nuova agevolazione, prevista dal Dl n. 91/2014 per gli investimentirealizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sedein Italia.I soggetti beneficiari – A poter usufruire del credito d’imposta, da utilizzareesclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, sono le imprese residenti, glienti non commerciali, in relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabiliorganizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In ogni caso, tra i soggetti ammessialla misura di favore rientrano anche le imprese costituite successivamente alla data del25 giugno 2014.Come determinare le spese agevolabili – Il credito d’imposta va calcolato sul 15%della parte delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimentirealizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

  • Al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal DecretoAl credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decretocompetitività, non si applica né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d’impostaagevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti econtributi. Inoltre, l’importo minimo di 10mila euro per usufruire dell’agevolazionedeve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che locompongono. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con la circolare n. 5/E di oggi,dedicata alla nuova agevolazione, prevista dal Dl n. 91/2014 per gli investimentirealizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sedein Italia.I soggetti beneficiari – A poter usufruire del credito d’imposta, da utilizzareesclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, sono le imprese residenti, glienti non commerciali, in relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabiliorganizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In ogni caso, tra i soggetti ammessialla misura di favore rientrano anche le imprese costituite successivamente alla data del25 giugno 2014.Come determinare le spese agevolabili – Il credito d’imposta va calcolato sul 15%della parte delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimentirealizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. E’ però possibile escludere dalcalcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. L’importo minimodi 10mila euro, invece, deve essere verificato in relazione a ciascun progetto diinvestimento, inserendo nel calcolo delle spese anche gli oneri di diretta imputazione,come i costi di trasporto e montaggio. In ogni caso, alla misura di favore non siapplicano né il limite di 250mila euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né illimite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti e contributi.Quali sono gli investimenti da considerare – Il credito d’imposta vale per gliinvestimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 “Fabbricazione dimacchinari ed apparecchiature” della tabella ATECO 2007. Nel caso di investimenti inbeni complessi, ai fini dell’agevolazione rilevano anche i beni non inclusi nelladivisione 28 e destinati al funzionamento dei beni della divisione, come per esempiocomputer e software acquistati per far funzionare i macchinari. La circolare specificache, oltre a essere nuovi, i beni devono essere strumentali rispetto all’attività esercitatadall’impresa beneficiaria. Non sono, invece, inclusi nel credito, gli acquisti di benimerce e di materiali di consumo, anche se contenuti nella divisione 28, come peresempio i toner. Per quanto riguarda il requisito della “novità”, tra i beni agevolabilinon rientrano quelli già utilizzati. Tra le eccezioni ammesse nel documento di prassirientrano i beni esposti negli show room, utilizzati esclusivamente dai rivenditori ascopo dimostrativo. Come utilizzare il credito d’imposta – Il credito va ripartito in tre quote annuali dipari importo, da utilizzare a scomputo di versamenti da effettuare con il modello F24. Ilcredito può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di impostasuccessivo a quello dell’investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d’impostacoincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la primaquota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quotasarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018. Se unaquota annuale, o parte di essa, non può essere utilizzata per motivi di incapienza, lastessa potrà essere fruita in compensazione già nel successivo periodo d’imposta.Quando viene meno il credito – Il credito d’imposta viene revocato se i beni oggettodell’investimento agevolato non sono mantenuti nell’impresa almeno fino alla fine delperiodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto. Per esempio,per un soggetto con periodo d’imposta che coincide con l’anno solare che ha effettuatoinvestimenti in beni strumentali nuovi nel periodo tra il 25 giugno 2014 e il 31 dicembre2014, la revoca interviene se il bene viene ceduto entro il 31 dicembre 2015. Inoltre, ildocumento di prassi specifica che, per non perdere il beneficio, il bene oggetto diinvestimento va mantenuto in strutture produttive situate in Italia fino al termineprevisto per gli accertamenti.
  • Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:ttività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo speriment
    ale in campo scientifico e tecnologico:il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euroil credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili n
    el limite massimo di 1,5 milioni di euro.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
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