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LA MANOVRA FISCALE PER IL 2007 I PROFESSIONISTI

logoA partire dalla Manovra Finanziaria estiva, sono state introdotte molte nuove disposizioni che portano la tassazione prevista per i professionisti sempre più vicina a quella caratterizzante il reddito di impresa.

A partire dalla Manovra Finanziaria estiva, sono state introdotte molte nuove disposizioni che portano la tassazione prevista per i professionisti sempre più vicina a quella caratterizzante il reddito di impresa.



 

Importanti novità fiscali in tema di veicoli aziendali

Imposte Dirette Il decreto legge n. 262 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006 titolato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”,  ha  introdotto  importanti  novità  fiscali,  soprattutto (ma non solo) in tema di fiscalità de veicoli aziendali. Il decreto legge  è  stato  definitivamente  convertito  nella  LEGGE  24 novembre  2006,  n.286  (GU  n.  277  del  28-11-2006-  Suppl. Ordinario n.223).
Nel  dibattito  parlamentare,  in  fase  di  conversione  in  legge  del decreto del 3 ottobre, sono state apportate diverse modifiche, ma nulla è cambiato per quanto concerne il trattamento fiscale degli autoveicoli aziendali.
L'applicazione  delle  nuove  regole  (riepilogate  nella  tabella  che segue)  decorre  dal  periodo  di  imposta  in  corso  al  momento dell'entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° gennaio 2006 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Veicoli Disciplina
precedente
Nuova disciplina
Utilizzati  solo  come
strumentali  nell'attività
propria dell'impresa (es
scuole guida)
Deducibilità  integrale
(100%) di tutti i costi
invariata
A uso pubblico Deducibilità  integrale
(100%) di tutti i costi
invariata
In  uso  promiscuo  ai
dipendenti  per  la
maggior  parte  del
periodo d'imposta
Deducibilità  integrale
(100%) di tutti i costi
Deducibilità  integrale
fino  all'importo  che
costituisce il reddito di
lavoro  ("fringe
benefit") a prescindere
dalla  durata  dell'uso
promiscuo
Utilizzati da agenti Deducibilità  dei  costi
nella  misura  dell'  80%
e  fino  al  limite  di
25.822,84  €.  Regole
proporzionali  al  limite
di  costo  per  il  leasing
ed entro limiti fissi per
locazione e noleggio.
invariata
Utilizzati  nell'esercizio
d'impresa  in  situazione
diversa  da  quelle
precedenti  (ad  uso
dell’amministratore, per
attività  commerciale  o
di rappresentanza)
Deducibilità  delle
quote  di
ammortamento  nella
misura  del  50%  nei
limiti  del  costo  di
18.075,99€;  per
canoni  di  leasing
deducibilità
proporzionale  al  limite
di  costo;  per  i  canoni
di  locazione  e
noleggio  deducibilità
fino  a  importi  fissati
dalla  norma;
deducibilità  del  50%
per le altre spese.
Nessuna deducibilità
Utilizzati  da  artisti  e
professionisti
Deducibilità  nei  limiti
indicati nel precedente
punto  per  un  solo
veicolo  o  per  un
veicolo  per  ogni  socio
o associato
Deducibilità  (per  un
solo  veicolo  o  per  un
veicolo  per  ogni  socio
o  associato)  delle
quote  di
ammortamento  nella
misura  del  25%  nei
limiti  del  costo  di  €
18.075,99,  per  i
leasing  deducibilità
proporzionale al limite;
per  i  canoni  di
locazione  e  noleggio
deducibilità  fino  a
importi  fissati  dalla
norma; deducibilità del
25%  per  tutte  le  altre
spese

Sono  previste  novità  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  che beneficiano  dell’uso  personale  di  un’auto  aziendale  (fringe benefit).  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2006,  nella  determinazione del reddito da lavoro dipendente per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si deve assumere il 50%
(e non più il 30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico  di  esercizio  desumibile  dalle  tabelle  ACI,  al  netto degli  ammontari  eventualmente  trattenuti  al  dipendente;
l’aggravio  sull’imponibile  del  lavoratore  dipendente  sarà  quindi pari al costo ACI di 3.000 chilometri. Il conguaglio in busta paga dovrà essere effettuato entro dicembre 2006.
IVA E’  stato  convertito  in  legge  (Legge  del  10/11/2006  n.  278 pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  14/11/2006),  con modificazioni,  anche  il  decreto  legge  258/06,  contenente  le disposizioni  per  gli  adempimenti  conseguenti  alla  sentenza relativa  alla  causa  C-228/05  della  Corte  di  Giustizia  delle
Comunità europee. La sentenza, emessa in sede di interpretazione pregiudiziale  della  sesta  direttiva  europea  sull’Iva  tesa all’armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  in materia  (77/388), ha  escluso  limitazioni alla detraibilità dell’Iva su  beni  come  autoveicoli  e  carburanti  utilizzati  nell’attività d’impresa.  
Sono  escluse  compensazioni  e  detrazioni;  per  ottenere  il rimborso,  chi  ha  effettuato  acquisti  e  importazioni  dei  beni  e servizi  oggetto  della  sentenza  dovrà  presentare  apposita  istanza per  via  telematica  utilizzando  lo  specifico  modulo  che  sarà approvato  con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle entrate.  
Il termine per la presentazione dell’istanza, inizialmente previsto per il 15 dicembre 2006 , è slittato al 15 aprile 2007.  
La detrazione dell’IVA ed il recupero di quella non detratta dovrà comunque  tener  conto  del  concetto  di  inerenza  in  relazione all'utilizzo dell'autovettura per uso dell'impresa o professionale.
Per  determinare  l’IVA  rimborsabile  il  Governo  proporrà  un criterio  forfetario,  con  percentuali  di  inerenza  già  predisposte  e differenziate settore per settore. I contribuenti che non aderiranno al suddetto rimborso.
Allegati:
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