LA MANOVRA FISCALE PER IL 2007 I PROFESSIONISTI
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12 Dic 2013
- Pubblicato: 22 Gennaio 2007
- Scritto da redazione
A partire dalla Manovra Finanziaria estiva, sono state introdotte molte nuove disposizioni che portano la tassazione prevista per i professionisti sempre più vicina a quella caratterizzante il reddito di impresa.
A partire dalla Manovra Finanziaria estiva, sono state introdotte molte nuove disposizioni che portano la tassazione prevista per i professionisti sempre più vicina a quella caratterizzante il reddito di impresa.
Importanti novità fiscali in tema di veicoli aziendali
Imposte Dirette | Il decreto legge n. 262 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006 titolato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, ha introdotto importanti novità fiscali, soprattutto (ma non solo) in tema di fiscalità de veicoli aziendali. Il decreto legge è stato definitivamente convertito nella LEGGE 24 novembre 2006, n.286 (GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223). Nel dibattito parlamentare, in fase di conversione in legge del decreto del 3 ottobre, sono state apportate diverse modifiche, ma nulla è cambiato per quanto concerne il trattamento fiscale degli autoveicoli aziendali. L'applicazione delle nuove regole (riepilogate nella tabella che segue) decorre dal periodo di imposta in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° gennaio 2006 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Sono previste novità anche per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell’uso personale di un’auto aziendale (fringe benefit). Con effetto dal 1° gennaio 2006, nella determinazione del reddito da lavoro dipendente per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si deve assumere il 50% (e non più il 30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; l’aggravio sull’imponibile del lavoratore dipendente sarà quindi pari al costo ACI di 3.000 chilometri. Il conguaglio in busta paga dovrà essere effettuato entro dicembre 2006. |
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IVA | E’ stato convertito in legge (Legge del 10/11/2006 n. 278 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14/11/2006), con modificazioni, anche il decreto legge 258/06, contenente le disposizioni per gli adempimenti conseguenti alla sentenza relativa alla causa C-228/05 della Corte di Giustizia delle Comunità europee. La sentenza, emessa in sede di interpretazione pregiudiziale della sesta direttiva europea sull’Iva tesa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia (77/388), ha escluso limitazioni alla detraibilità dell’Iva su beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell’attività d’impresa. Sono escluse compensazioni e detrazioni; per ottenere il rimborso, chi ha effettuato acquisti e importazioni dei beni e servizi oggetto della sentenza dovrà presentare apposita istanza per via telematica utilizzando lo specifico modulo che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il termine per la presentazione dell’istanza, inizialmente previsto per il 15 dicembre 2006 , è slittato al 15 aprile 2007. La detrazione dell’IVA ed il recupero di quella non detratta dovrà comunque tener conto del concetto di inerenza in relazione all'utilizzo dell'autovettura per uso dell'impresa o professionale. Per determinare l’IVA rimborsabile il Governo proporrà un criterio forfetario, con percentuali di inerenza già predisposte e differenziate settore per settore. I contribuenti che non aderiranno al suddetto rimborso. |