FINANZIARIA 2007
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12 Dic 2013
- Pubblicato: 31 Gennaio 2007
- Scritto da redazione
NOVITA' ICI NELLA FINANZIARIA 2007.
La maggiore novità che è stata introdotta dalla Finanziaria per il 2007 in campo ICI è rappresentata dall'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) da presentare.
Nella dichiarazione dei redditi dovranno quindi essere indicati i dati anagrafici dell'immobile che normalmente si trovano nei rogiti notarili, e i dati dell'ICI pagata nel 2006.
Novità ICI nella finanziaria 2007
Abitazione principale | Secondo la precedente formulazione “abitazione principale” era considerato l’immobile nel quale il contribuente ed i suoi familiari dimoravano abitualmente a prescindere dalle risultanze anagrafiche. La nuova legge Finanziaria precisa invece che per “abitazione principale” debba intendersi, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica |
Accertamento | In materia di accertamento è previsto che gli enti procedano alla rettifica delle dichiarazioni (che risultano incomplete o infedeli) e dei versamenti ( in quanto parziali o ritardati), nonché all’accertamento d’ufficio( per omesse dichiarazioni ed omessi versamenti) mediante notifica al contribuente, anche a mezzo raccomandata postale, di un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ( ed entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie). Gli atti, inoltre, devono contenere tutte le indicazioni individuate dal c. 162 L. 296/069. |
Rimborsi | I contribuenti avranno a disposizione 5 anni per la presentazione dell’istanza di rimborso, e i Comuni destinatari 180 gg. per darvi seguito. La nuova normativa non dovrebbe incidere sui rapporti che si sono chiusi al 31.12.06. Inoltre spetta agli enti impositori stabilire la misura degli interessi, seppure nei limiti del 3% di differenza rispetto al tasso legale. |
Richiesta di rimborso CREDITO IVA relativo al 2006
Se dalla dichiarazione annuale IVA 2006 risulta un saldo IVA a credito, il contribuente potrà decidere, alternativamente, di:
- Computare in detrazione il credito IVA nell’ambito delle liquidazioni periodiche nel corso del 2007, senza limiti di importo;
- Richiedere il rimborso, in tutto o in parte, del credito iva se è cessata l’attività o se sussistono i requisiti, compilando il mod. VR/2007;
- Usufruire del credito IVA in compensazione, dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo, mediante Mod F24
Rimborso | Per ottenere il rimborso dell’ IVA a credito è necessario compilare il mod. VR/2007, indicando le ipotesi per le quai sussiste il diritto al rimborso. Tutte le richieste di rimborso vanno presentate a partire dall 1.2.07 e fino alla scadenza prevista per la presentazione telematica della dichiarazione annuale iva ( 31.7.07). |
Limite max al rimborso | Il limite massimo del credito IVA rimborsabile dal Concessionario, o compensabile tramite mod. F24, è fissato in € 516.456.90. Le somme eccedenti tale importo saranno rimborsate nei modi ordinari. |
Motivi del rimborso | E’ possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
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