INAIL - D.Lgs. 81/08 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
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05 Lug 2012
- Pubblicato: 05 Luglio 2012
- Scritto da Super User
“Comunicazione all’INAIL dei nominativi RLS” Circolare INAIL n. 11 del 12/03/2009"
OGGETTO | Il D.Lgs. 81/08 nell’individuare i ruoli che devono attuare forme di prevenzione e protezione all’interno delle aziende ha previsto, per il Rappresentante dei Lavoratori, un ulteriore adempimento a carico delle aziende. |
OBBLIGHI | L’obbligo riguarda la comunicazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza da farsi a mezzo mediatico all’INAIL. |
TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI |
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione. |
SANZIONI | L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00. |
INFO | Per qualsiasi informazione contattare il n. 081 7871810 |