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Dom12222024

Last updateGio, 15 Feb 2024 6pm

Contributi a fondo perduto: occasione per gli enti non profit

Il Decreto Rilancio ha stanziato più di 2,9 miliardi di euro. A questa misura potranno accedere anche gli enti non commerciali, che presentino determinate condizioni, mentre sono esclusi quelli che possiedono solo il codice fiscale. Ecco il calcolo e le indicazioni sulla procedura da effettuare. Per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza “Covid-19”, ecco la nuova misura del Governo Conte, presente nel Decreto Rilancio. Si tratta di una misura che dà la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto, come previsto dall’ex art.25 del decreto legge 34 del 2020 (D.L. “Rilancio”), che nelle prossime settimane sarà convertito in legge.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare 15/E del 13 giugno 2020 con il provvedimento del 10 giugno 2020 ha spiegato come poter usufruire di tale contributo e reso note le modalità per richiedere una somma a fondo perduto. Dal 15 giugno sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento, che sono stati emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro. Tutte le varie somme sono state accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Al 4 luglio si è toccata quota 1.208.085 di istanze di contributo a fondo perduto richieste da tutti gli interessati presenti sul territorio nazionale. Nell’apposita sezione dedicata a tale misura di sostegno, l’Agenzia delle Entrate spiega le modalità dì come scaricare e consultare la completa ed esaustiva guida operativa.

Chi sono i soggetti e quali sono le condizioni per poterne usufruire?

Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, ad eccezione di quelli previsti dall’art.25, c.2 del Decreto “Rilancio”. Per ricevere il contributo i soggetti devono aver iniziato l’attività in data antecedente al 1° maggio 2020. Possono richiedere il contributo anche gli enti non commerciali previsti all’art.73, c.1, lett. c) del D.P.R. 917 del 1986 (cosiddetto Tuir), che però esercitano un’attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non lo possono quindi richiedere gli enti non commerciali in possesso del solo codice fiscale, non svolgenti alcuna attività commerciale. Le condizioni affinché gli enti non profit possano accedere al contributo sono le stesse previste per le imprese, e cioè:

  • un volume di ricavi commerciali nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare) non superiore a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 prevede anche degli specifici chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito, per determinare la soglia di cui al precedente punto 1), oltre che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi di cui al punto 2). Tutti gli enti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture), hanno diritto al contributo anche se manca il requisito relativo al calo del fatturato. In questo caso, resta fermo il limite dei 5 milioni di euro nell’esercizio precedente. Per tutti questi soggetti, nel caso in cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero, sarà garantito comunque il contributo minimo, come previsto dall’art.25, c.6 del Decreto “Rilancio”. Questo contributo minimo è pari a 2.000 euro per gli enti giuridici. La lista dei Comuni, è contenuta nella tabella in calce alle istruzioni per la compilazione, prevista nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto

Come si calcola il contributo a fondo perduto che spetta ai soggetti beneficiari? A spiegarlo è il comma 5 dell’art.25 del Decreto “Rilancio”, dal quale si deducono le modalità che devono essere seguite anche dagli enti non profit che presentano i requisiti per fare richiesta. Il contributo spettante è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale applicabile è stabilità in base al volume dei ricavi relativi al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi il periodo sarà il 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare), secondo tale schema:

  • il 20 %, se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
  • il 15 %, se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
  • il 10 % se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro.

Per chiarire quanto detto, si riportano 3 esempi, redatti da Daniele Erler nell’articolo per Cantiere Terzo Settore:

ESEMPIO 1

Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 320.000 euro e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60.000 euro contro 10.000 euro nell’aprile 2020. Il contributo è pari al 20% della differenza di 50.000 euro, per un importo di 10.000 euro.

ESEMPIO 2

Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 750.000 euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 120.000 euro contro 30.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 15% della differenza di 90.000 euro, per un importo di 13.500 euro.

ESEMPIO 3

Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 2.000.000 di euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 300.000 euro contro 60.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 10% della differenza di 240.000 euro, per un importo di 24.000 euro.

I termini e le modalità per presentare la domanda

I termini e le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, sono stabiliti e previsti all’intero del provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. L’istanza può essere compilata ed inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente, sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, in questo caso le istanze possono essere inviate a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. L’invio delle istanze dovrà avvenire con modalità telematiche, attraverso i canali dell’Agenzia delle entrate o in alternativa attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’istanza che può essere trasmessa anche attraverso l’ausilio di un intermediario abilitato (vedi C.A.F. o commercialista).

Ogni istanza dovrà essere corredata di questi dati:

  • il codice fiscale dell’ente che richiede il contributo e del suo rappresentante legale;
  • l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma, intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo;
  • tutti i dati necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, tra i quali il fatturato e i corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.
  • Come già detto in precedenza, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate è comunque possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relativa alla presentazione dell’istanza di contributo.

Natura del contributo fondo perduto e concorso alla formazione del reddito

Come stabilito nella Circolare 15/E del 13 giugno 2020, il contributo in questione è un contributo in conto esercizio. Questo viene erogato ad integrazione per tutti i mancati ricavi registrati dal contribuente a in seguito alla crisi causata dalla diffusione del Covid-19. Il contributo non forma la base imponibile ai fini delle imposte dirette, ma soprattutto non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (Irap). In più, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili come stabilito anche dall’art. 61 del Tuir, e sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi come stabilito dall’articolo 109, comma 5 del Tuir.

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