Fase 2 - Covid-19: Apertura uffici giudiziari
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22 Apr 2020
- Pubblicato: Mercoledì, 22 Aprile 2020 09:03
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Covid 19 – fase 2. Riapertura degli uffici giudiziari non senza attuare misure a tutela dei diritti e della salute degli operatori della giustizia. Legittime istanze di magistrati, avvocati e personale di cancelleria.
L'emergenza Covid 19, purtroppo, ha fatto registrare, insieme ad altri provvedimenti limitativi delle libertà personali, il più eclatante dei provvedimenti, la chiusura del sistema Giustizia su tutto il territorio nazionale, cosa mai accaduta in epoca repubblicana.
Ovviamente le motivazioni che hanno portato alla definitiva chiusura degli uffici giudiziari, soprattutto nell'immediato, erano più che giustificate; a Napoli, addirittura, si è dovuto registrare un'inversione dell'onere della prova, in termini di iniziativa, tenuto conto che i vertici locali della magistratura non intendevano chiudere gli uffici, pur invitati a tanto dal COA e dagli eventi di contagio; il tutto si è spinto sino alla proclamata astensione da parte del Consiglio napoletano, poi estesa su tutto il territorio nazionale dalle istituzioni rappresentative forensi, e ciò fino ad arrivare ad un vero e proprio braccio di ferro tra magistratura ed avvocatura, poi risolto, finalmente, dai DDPPCCMM e dai Decreti succedutisi nelle ultime settimane.
Gli avvocati, quindi, sono stati i primi a denunziare una situazione incresciosa che li vedeva sottoposti ad attese ed assembramenti pericolosissimi fuori alle aule dei giudici, che nel frattempo si proteggevano, imponendo le distanze.
Gli avvocati anche ora che il numero dei contagi comincia ad essere sempre più rincuorante, soprattutto al sud, intendono essere i primi a sottoporre una serie di prescrizioni che possano garantire a tutti gli addetti ai lavori, dignità e sicurezza nell'esercizio della professione nel mentre si opera all'interno degli uffici giudiziari.
Avv. Riccardo Vizzino
Avv. Emma Vizzino
per leggere l’articolo integrale apri o scarica allegato il Comunicato Stampa integrale.
Turismo Campania: Nota Otei/Abbac a Governo e Regione
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21 Apr 2020
- Pubblicato: Martedì, 21 Aprile 2020 09:40
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No ad ulteriore indebitamento delle imprese turistiche, soprattutto per sostenere la pesante situazione economica a seguito della pandemia e si a contributi a fondo perduto per compensare i mancati guadagni, con esenzioni utenze e tari, sospensione e riduzione iva, una moratoria sulle locazioni che risolva l’enorme rischio di contenziosi possibili e rimborso per spese sanificazione ed intervento di adeguamento strutturale sanitario. Queste sono alcune delle proposte che sono state esposte dalla rete nazionale e territoriale del settore extralberghiero coordinato dal presidente Agostino Ingenito e integrata alle nota inviata alla Regione per ciò che attiene il piano economico e sociale, varato la scorsa settimana dal Governatore De Luca. Serve un fondo per le attività integrative del reddito.
Agostino Ingenito
Presidente A.B.BA.C.
Welfare e Tracciabilità
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16 Apr 2020
- Pubblicato: Giovedì, 16 Aprile 2020 09:59
- Scritto da Editor
Ecco cosa avviene quando le leggi dello Stato e le ordinanze regionali creano confusione nei cittadini.
Fermo restando un'armonizzazione delle stesse, porrei l'attenzione sugli effetti perversi che le politiche di welfare pubblico creano nell'apparato amministrativo, gestionale e di cassa.
È bastata una semplice protesta da parte di alcuni operatori economici subito dopo la pubblicazione dell'avviso indennità regionale alle micro imprese, per far sì che l'Autorità regionale ha emanato dei chiarimenti (faq) nel quale si voleva dettagliare che nessun codice ateco è escluso.
Si è finito invece per escludere quasi tutti i codici ateco.
Perché potranno accedere alle indennità solo le microimprese che sono stata sospese per effetto DPCM del 11 e 26 marzo, oltre a quelle in più previste dalle ordinanze regionali.
Dunque la platea si restringe ancor di più.
Ma la cosa più assurda è che non solo si moltiplicano errori e successivi controlli post, si finisce per non offrire welfare meritocratico.
Bastava ad esempio offrire "soli" 1000 euro alle micro imprese che possono lavorare dal 11 marzo e 2000 euro a quelle che sono state inserite negli allegati del Dpcm del 26 marzo, che in sostanza non hanno lavorato un mese circa.
La tracciabilità documentale, e i contenuti così come la certificazione dei contributi dovranno essere l'ordinarietà...anche per evitare che gli stessi soggetti usufruiscano di welfare pubblico a più livelli e altri "ingiustamente" esclusi.
Soprattutto nei prossimi mesi, in una logica di investimenti selettivi e intelligenti, urgono strumenti tecnologici per evitare sovrapposizioni di norme, certificati, investimenti errati o addirittura danni:
Dal volere aumentare platea di destinatari si è passati a ridurli con un semplice "chiarimento".
Urge soprattutto una Autority che certifichi questi processi e intervenga a supporto di politiche di welfare sempre più richieste ma di difficile attuazione e definizione.
E nella logica del merito, oltre che sull' effettivo bisogno, bisogna puntare a meccanismi selettivi dove chi viene "indennizzato" per mesi -impresa o lavoratore- poi attui dovuti meccanismi di trasformazione digitale: per l'impresa investimenti in nuove tecnologie utili in periodi come questi e il lavoratore magari riqualificando le proprie competenze digitali.
Competenze utili anche in una futura e probabile ricollocazione lavorativa.
Per sintetizzare, dunque, una sola parola chiave: tracciabilità!
Dott. Giampiero Zito
Il Terzo settore non Rallenta
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11 Apr 2020
- Pubblicato: Sabato, 11 Aprile 2020 09:24
- Scritto da Editor
Link Articolo CSV: http://www.comunicareilsociale.com/2020/03/11/il-sistema-dei-csv-non-rallenta-quando-la-solidarieta-si-congiunge-con-la-fraternita/
Decreto Legge 8 Aprile
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10 Apr 2020
- Pubblicato: Venerdì, 10 Aprile 2020 13:19
- Scritto da Editor
Con il Decreto-legge n. 23 dell’8 Aprile 2020, il Governo Conte introduce una serie di “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ritenute indispensabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Di seguito si riportano le principali misure previste dal decreto per la parte relativa all’accesso al credito in favore delle imprese, inoltre, si precisa che le misure e le norme illustrate in sintesi saranno rese operative da successivi provvedimenti e circolari degli Enti e degli operatori economici coinvolti.
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Al fine di assicurare di assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia, SACE S.p.a. concede fino al 31 Dicembre 2020 garanzie, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. L’importo complessivo della garanzia non potrà superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati alle piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.
In sintesi, le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:
- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25 per cento del fatturato anno dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
- 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro;
- 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
E’ prevista la possibilità di concludere contratti, con la clientela al dettaglio, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (luglio 2020), su documenti digitali (ai sensi dell'articolo 20, comma I-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
Relativamente a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, questi, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su
- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
- il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, 11. 386.
Fondo centrale di garanzia PMI
Potenziamento del Fondo centra di garanzia attraverso l’applicazione delle seguenti misure:
- garanzia concessa a titolo gratuito;
- importo massimo garantito per singola impresa elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- percentuale di copertura della garanzia diretta incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L 'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell' articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, a11'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);
- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e dì importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25 .000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le patii prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
Si attendono, quindi, nei prossimi giorni, le circolari operative in grado di rendere concrete le misure contenute nel Decreto-legge.
Dott. Giuseppe Lamberti
L’abiura del pensiero critico e la sopravvivenza galileiana
- Categoria: Informazione
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31 Mar 2020
- Pubblicato: Martedì, 31 Marzo 2020 09:58
- Scritto da Editor
"In questioni di scienza, l’autorità di un migliaio di persone non vale tanto quanto l’umile ragionamento di un singolo individuo". Una frase, questa, che il mondo conserva da ben quattro secoli e che oggi risulta di straordinaria attualità, così come quando venne scritta da Galileo Galilei, per esternare come, nel suo tempo, il pensiero critico, trovava contrapposizione nelle Istituzioni che dovevano “conservare la fede” delle masse. Una frase semplice e concisa, che racchiude in essa, la ribellione scientifica di un uomo che alla fine fu costretto all’abiura, ovvero a rinnegare le sue tesi, per salvare la propria vita. Seppur, in quattro secoli, il mondo abbia conosciuto scoperte e progressi scientifici in ogni campo, la terra è ancora piatta e non ruota intorno al Sole. Appare, quindi, evidente che il vero progresso umano è rappresentato dalla conservazione del pensiero critico individuale, ovvero dalla capacità dell’individuo di “pensare” e di raggiungere un giudizio attraverso un’analisi immune da sé stessi e dai gruppi sociali a cui egli appartiene. Ma la storia ci ha insegnato come, dapprima i partiti politici, i movimenti, le religioni e successivamente nuovi strumenti di comunicazione, abbiano progressivamente appiattito tale capacità umana, infatti, è sempre più frequente per gruppi sociali omogenei “adattare” il proprio pensiero a quello di soggetti ritenuti forti all’interno del gruppo stesso, per intenderci i cosiddetti leader. Da questa semplice riflessione, ne consegue che nella praticità, l’individuo rinuncia al proprio pensiero critico per adattarsi al leader o ai leader del proprio gruppo sociale. Un ruolo di primordine, all’interno di tale logica, viene assunto dalle nuove tecniche di comunicazione, quelle dei social media in particolare, che finiscono per semplificare la “commercializzazione di informazioni” da dare in pasto agli utenti e che spesso uniti a sentimenti come la paura e l’angoscia finiscono per produrre alterazioni dei sensi e della realtà percepita, la stessa paura alla base dei corsi di marketing per spingere i consumatori ad acquistare. In questo momento storico come quello attuale, caratterizzato da una drammatica situazione sanitaria ed economica, ma anche psicologica, l’informazione è divenuta il fulcro della quotidianità dei tanti che osservano le regole dettate dalla pandemia ed è proprio sotto tale profilo che, le notizie condivise in particolare sui social media, appaiono spesse confusionarie e prive di collegamento. Non ci è dato sapere quale sia o quali siano le verità che spesso ci celano dietro una manciata di parole messe in fila – apparentemente in ordine logico – ma sicuramente abbiamo la facoltà di sottoporle al giudizio del nostro pensiero critico, o almeno di ciò che ne resta. Ma d’altronde anche Galileo Galilei fu costretto, per tenersi cara la vita, a rinunciare alle proprie tesi ed accettare quelle delle masse.
Dott. Lamberti Giuseppe
Chiamata all'azione covid - 19
- Categoria: Informazione
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23 Mar 2020
- Pubblicato: Lunedì, 23 Marzo 2020 10:11
- Scritto da Editor
Nella notte di sabato 11 Marzo, come ben sappiamo, è arrivato un altro annuncio, da parte del Presidente del Governo Giuseppe Conte, a sottolineare come, purtroppo, il nostro paese stenta a rialzarsi da questa crisi pandemica. Viene, infatti, annunciata un'ulteriore limitazione alle attività produttive su tutto il territorio nazionale con la finalità di limitare ancora di più la diffusione del contagio e pertanto <<il motore dell'Italia rallenta, ma non si ferma>> - queste le parole del Premier - il Governo decide la strategia produttiva del paese più adatta all'attuale scenario con l'intenzione, chiara, di limitare il contagio, intaccando il meno possibile l'economia e soprattutto la vita delle famiglie, andando a garantire quei servizi essenziali che non possono essere arrestati. Dall’elenco analitico delle attività consentite, diramato invece ieri sera, si evince che sono sospese tutte le attività relative al commercio al dettaglio, mentre ad esempio, restano operativi i servizi di vigilanza, anche privati. Pertanto, entrando in quelle che sono le logiche di Governo, sono consentite le attività essenziali non solo alla vita quotidiana, come ad esempio supermercati, farmacie e produttori di presidi sanitari e complementari come i trasporti, ma anche quelle attività che, altrimenti chiuse, andrebbero ad incidere drasticamente sulle abitudini di vita, come ad esempio tabaccai e organi di informazione. Altrettanto chiara, è l'intenzione di recepire e accompagnare il cambio nella scelta dei beni di consumo da parte degli italiani, che tenderanno sempre di più ad acquistare prodotti alimentari a lunga conservazione quali ad esempio zucchero, farina, pasta, pelati, pesce in scatola, che durante le "economie di sopravvivenza o di guerra" trovano un più ottimale utilizzo, così come promuovere i servizi di consegna a domicilio, utili a limitare gli spostamenti e gli assembramenti delle persone. Siamo, infatti, di fronte ad una crisi non solo sanitaria ed economica, ma anche psicologica, dove ciascuno è messo a dura prova non potendo più condurre uno stile di vita "normale". L'Italia, e con essa l'intero sistema produttivo nazionale, è chiamata a resistere e a trovare soluzioni funzionali alla situazione in atto, come le numerose aziende e processi produttivi riconvertiti per produrre beni ritenuti, oggi più che mai, essenziali.
E da questa considerazione è nata la chiamata all’azione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Ministro dell’Università e Ricerca Gaetano Manfredi, insieme a Invitalia. Si chiama Innova Italia ed è l’invito rivolto ad aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti per approntare soluzioni ai tempi del Covid-19 in tre ambiti:
- reperimento, innovazione o riconversione industriale per garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, e produzione di sistemi per il trattamento delle sindromi respiratorie;
- reperimento di kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19;
- tecnologie e strumenti che, nel rispetto della normativa vigente, consentano o facilitino il monitoraggio, la prevenzione e il controllo dei contagi.
Sono chiamati, dunque, all’azione gli enti che già operano nei settori di riferimento o che possano sfruttare la propria capacità produttiva per una rapida, purché rispettosa degli standard, riconversione industriale. Tutte le entità giuridiche interessate alla partecipazione, troveranno il form dedicato da oggi, 23 marzo, sul sito innovazione.gov.it.
Va ricordato che le proposte devono essere ragionevolmente attuabili nel breve periodo e che avranno la priorità assoluta le soluzioni capaci di fare la differenza in un momento di estrema urgenza.
Dott. Lamberti Giuseppe